L'organizzazione del M.I.U.R. e l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche

Negli anni '80 assistiamo a spinte innovative che hanno portato ad una generale riforma della Pubblica Amministrazione, le quali scaturivano essenzialmente da ordini economici come la riduzione del numero dei Ministeri.

furono fissati i criteri fondamentali per una ristrutturazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato.

Poi con il D.lg. n. 300/1999 fu dapprima ridotto il numero dei ministeri e sancita la riunificazione del M.P.I. con il M.U.R.S.T. nel nuovo Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, regolamentata con il D.P.R. n. 347/2000 che indica una nuova organizzazione:

l'individuazione dei Dipartimenti in numero non superiore a due e la ripartizione fra loro dei compiti e delle funzioni secondo criteri d'omogeneità, coerenza e completezza; l'individuazione (quali uffici di livello dirigenziale generale) di Servizi (Centrali) autonomi di supporto, in numero non superiore a tre, per l'esercizio di funzioni strumentali d'interesse comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai compiti in materia di:

C'è da dire che sta per essere emanato un regolamento d'attuazione del nuovo M.I.U.R. il quale abrogherà il D.P.R. 347/2000 e ristrutturerà il Ministero in tre Dipartimenti e cinque Servizi.

Schematicamente il M.I.U.R. è così attualmente costituito:

Uffici di diretta collaborazione

con il Ministro

 

Ministro

 

Servizio

economico e finanziario

 

Servizio

comunicazione

 

Servizio

informatica

 

Dipartimento

per i servizi nel territorio

 

Dipartimento

per lo sviluppo

dell'istruzione

 

Uffici

Scolastici Regionali

 

C.S.A

 

In estrema sintesi: il Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione approfondirà ed attuerà le politiche della formazione sotto il profilo della definizione e della qualità dei percorsi di istruzione; il Dipartimento per i Servizi nel Territorio individuerà e cercherà di garantire standard elevati ed omogenei di servizi sul territorio nazionale.

Nello specifico:

Il Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione comprende in tre aree organizzative i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

  •  
 
la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che svolge, in particolare, i compiti relativi a ordinamenti, curricoli, programmi scolastici, definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale della scuola, esami, certificazioni e riconoscimento di titoli di studio stranieri, ecc;
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la direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, che provvede, in particolare, alla definizione degli indirizzi generali nelle materie di competenza;
  •  
  •  

    la direzione generale per le relazioni internazionali, che cura, coordinandosi con i competenti uffici del Dipartimento per i servizi nel territorio, le relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali.

    Il Dipartimento per i Servizi nel Territorio comprende in quattro aree organizzative i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

    Al Dipartimento per i Servizi nel Territorio è affidata inoltre l'organizzazione del servizio del contenzioso.

    I tre Servizi Centrali, di livello dirigenziale generale ma non equiparati agli uffici dirigenziali dipartimentali, esercitano funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti e agli uffici scolastici regionali.

    In ciascun capoluogo di regione è istituito l'Ufficio Scolastico Regionale, di livello dirigenziale generale, che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa. Esso assorbe la sovrintendenza ed espleta tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione a norma della vigente legislazione.

    Questi ultimi sono soppressi alla data di entrata in vigore del regolamento.
    Le direzioni generali regionali svolgono le loro funzioni in raccordo con i dipartimenti e i servizi centrali.

    Gli uffici scolastici regionali assolvono essenzialmente il compito di garantire che gli standard formativi e i servizi di consulenza e supporto alle scuole trovino efficace attuazione sul territorio. Essi devono offrire alle istituzioni scolastiche tutti i supporti necessari per facilitare e consolidare la gestione dei processi di autonomia.

    Fra i compiti della direzione generale regionale troviamo quelli di vigilanza degli ordinamenti scolastici, le proposte al Servizio Economico per l'assegnazione delle risorse economiche, la costituzione della Segreteria del Consiglio Regionale dell'istruzione, i rapporti con gli EE.LL., ecc. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, in particolare, stipula i contratti individuali con i dirigenti scolastici ed emette i relativi atti di incarico; nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'ufficio regionale si avvale dei servizi funzionali e territoriali, nonché dell'istituto regionale di ricerca educativa.

    A completamento del processo di riforma del MIUR, assistiamo alla soppressione, a partire dal 1 gennaio 2002, dei Provveditorati agli Studi e alla loro sostituzione con i Centri Servizi Amministrativi retti da Dirigenti con funzioni di supporto all'autonomia delle II.SS..

    L'art. 21 della L. 59/97, con i suoi 20 punti, getta le basi di ciò che sarà un importante cambiamento nella gestione della scuola e nel rinnovamento del sistema formativo. In particolare numerose funzioni devono passare alle istituzioni scolastiche, attuando una progressiva estensione anche ai Circoli Didattici dell'autonomia scolastica così come era per gli Istituti Tecnici e Professionali e gli Istituti d'Arte. Per far ciò si provvederà con uno o più regolamenti da emanarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore della Legge. Per tali regolamenti dovrà essere acquisito un parere dal Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni Parlamentari.

    Requisito fondamentale per l'acquisizione della personalità giuridica è la dimensione che dovrà essere raggiunta, anche unificando tra di loro diverse scuole entro e non oltre il 31/12/2000.

    Deroghe potranno essere concesse secondo le condizioni locali ed in particolare ove il territorio è per almeno 1/3 montano, con condizioni di viabilità disagevoli e con dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. I parametri sono fissati dal DPR 233 del 18/6/1998 che all'art. 2 punto 2 statuisce in una popolazione scolastica consolidata e prevedibilmente stabile in un quinquennio compresa tra 500 e 900 alunni. Nelle realtà previste come deroga e nelle piccole isole il valore può essere ridotto a 300 alunni. Nelle stesse situazioni possono essere costituiti Istituti Comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. Inoltre c'è da dire che in aree di alta densità abitativa l'indice di cui al comma 2 può essere superato.

    Man mano che le istituzioni scolastiche raggiungono i requisiti dimensionali attraverso i piani di dimensionamento della rete scolastica e comunque non oltre il 31/12/2000 viene loro attribuita la personalità giuridica.

    I Piani Provinciali di Dimensionamento sono stabiliti dall'art. 3 del DPR 233/98. Operativamente entro il 31 ottobre 1998 il Presidente della Provincia convoca la conferenza provinciale alla quale partecipano oltre alla Provincia i Comuni e le Comunità Montane. Ad essa partecipa di diritto il Dirigente del Provveditorato e il Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale. Da tale riunione scaturisce il piano di dimensionamento che deve essere approvato entro il 31/12/1998.

    La Regione approva il Piano Regionale entro il 28/2/1999 sulla base dei Piani Provinciali. I Piani potranno essere modificati nell'anno successivo alla loro approvazione ed hanno efficacia a partire dall'a.s. 2000/2001.

    Successivamente all'attribuzione dell'autonomia scolastica avviene il passaggio di tutte le funzioni amministrative che possono essere esercitate dalle Istituzioni Scolastiche autonome; in ogni caso dovranno essere avviate apposite iniziative di aggiornamento e formazione del personale.

    L'assegnazione finanziaria da parte dello Stato alle Istituzioni autonome sarà costituita da: Assegnazione ordinaria Assegnazione perequativa.

    Gli organici predeterminati a livello nazionale per il triennio 1998/2000 a norma dell'art. 40 comma 1 della Legge 27/12/1997, n. 449 sono ripartiti per aree provinciali e subprovinciali. La dotazione organica di ciascuna scuola è stabilita secondo parametri che tengono conto del numero degli alunni e delle classi, del sostegno e di esigenze specifiche per le scuole che operano in aree di devianza giovanile e criminalità minore.

    Come ultimo c'è da dire che le disposizioni del DPR 233/98 non si applicano alle Accademia di Belle Arti, di Danza e di Arte Drammatica, ai Conservatori di Musica, agli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, alle Scuole Italiane all'estero e agli Istituti di Educazione. Inoltre nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano le materie del regolamento in questione saranno disciplinate con proprie leggi.

    Con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con la P.I. sono emanate istruzioni generali per l'allocazione autonoma delle risorse, bilancio e gestione delle risorse ivi iscritte, modalità di affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa nonché modalità di riscontro delle gestioni.

    Contestualmente all'acquisto della personalità giuridica ai Capi d'Istituto è conferita la qualifica dirigenziale sulla base dei seguenti criteri:

    1. compiti di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali con connessa responsabilità in ordine ai risultati
    2. l'organizzazione e il raccordo delle attribuzioni dall'Amministrazione Scolastica Periferica
    3. la revisione del sistema di reclutamento del personale docente
    4. l'attribuzione della dirigenza ai Capi di Istituto che frequentino un apposito corso di formazione.

      Il D.P.R. 275 del 8 marzo 1999 che recepisce i 20 punti dell'art. 21 della Legge 59/1997, fatta salva l'immediata applicazione delle funzioni transitorie, si applica a partire dal 1/9/2000. Quindi tutte le Istituzioni Scolastiche entro il termine sopra detto adeguano in coerenza con le proprie finalità il loro ordinamento e lo armonizzano con l'autonomia didattica e organizzativa.

      Piano dell'Offerta Formativa

      Ogni istituzione Scolastica predispone il POF che è un documento fondamentale. Esso è coerente con gli obiettivi generali e educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Il POF è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Circolo o di Istituto, tenuto conto anche delle proposte formulate da associazioni anche di fatto costituite dai genitori e per le scuole superiori dagli studenti. Il Dirigente Scolastico rende operativo il POF e attiva i necessari rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

      Il POF è consegnato agli alunni all'atto dell'iscrizione ed è reso pubblico.

      Autonomia Didattica

      Secondo il punto 9 dell'art. 21 della L. 59/1997, nell'esercizio dell'autonomia didattica, le Istituzioni Scolastiche regolano i tempi di insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline ed attività nel modo più adeguato al tipo di studi e al ritmo di apprendimento degli alunni. Le Istituzioni Scolastiche possono adottare:

      1. l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina
      2. la definizione di unità di insegnamento non coincidente con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione degli spazi residui
      3. l'articolazione di percorsi didattici individualizzati
      4. l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso
      5. l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

        Possono essere programmati percorsi formativi che coinvolgano più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera.

        Le istituzioni Scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno e di continuità e di orientamento scolastico e professionale. Individuano inoltre i criteri e le modalità di valutazione degli alunni.

        La scelta degli strumenti didattici è coerente con il POF. Sono individuati inoltre i criteri per il riconoscimento dei debiti scolastici e dei crediti e per il recupero dei debiti. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.

        Autonomia Organizzativa

        Le Istituzioni Scolastiche adottano anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti ogni modalità organizzativa che consenta libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi specifici di ciascun tipo e indirizzo di studi. Gli adattamenti al calendario scolastico sono stabiliti in relazione alle esigenze del POF nel rispetto delle funzioni esercitate dalle Regioni in materia di determinazione del calendario stesso.

        L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline sono organizzati in modo flessibile anche in base ad una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di 5 giorni settimanali e il rispetto del monte ore.

        Autonomia di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo.

        Le istituzioni Scolastiche esercitano tale autonomia in modo singolo o tra loro consorziate curando:

      1. la progettazione formativa e la ricerca valutativa
      2. la formazione e l'aggiornamento culturale del personale
      3. l'innovazione
      4. la ricerca didattica sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
      5. la documentazione educativa
      6. lo scambio di informazioni
      7. l'integrazione tra la scuola e i soggetti istituzionali competenti compresa la formazione professionale.

        A tal fine le Istituzione Scolastiche attivano collegamenti reciproci con il Centro Europeo dell'Educazione, la Biblioteca di Documentazione Pedagogica e gli istituti Regionali di Ricerca nonché le Università e i soggetti privati che operano sulla ricerca.

        Reti di Scuole

        Le istituzioni Scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi.

        L'accordo può riguardare: attività didattiche, ricerca, sperimentazione, formazione, aggiornamento, amministrazione e contabilità, acquisto di beni e servizi. Se l'accordo prevede attività didattiche e di ricerca, sperimentazione, aggiornamento è approvato oltre che dal Consiglio di Circolo o di Istituto, anche dal Collegio dei Docenti per la parte di competenza. L'accordo può prevedere lo scambio dei docenti e in tal caso essi devono rinunciare al trasferimento per la durata del loro impegno.

        Nell'ambito delle reti di scuole possono essere istituiti laboratori finalizzati a:

      1. ricerca
      2. documentazione
      3. formazione
      4. Curricolo nell'autonomia

        orientamento scolastico e professionale.

      5. Il Ministero della P.I. con Decreto del 26/6/2000 n. 234 ha definito per i diversi tipi ed indirizzi di studio i curricoli nell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche previsti all'art. 8 del DPR 275/99. A decorrere dal 1/9/2000 le sperimentazioni e gli ordinamenti funzionanti nell'a.s. 1999/2000 costituiscono i curricoli delle Istituzioni Scolastiche dotate di autonomia. Nell'ambito dei curricoli ciascun'Istituzione Scolastica può organizzare in sede di elaborazione del POF i propri percorsi didattici secondo i bisogni degli alunni e facendo ricorso anche alle tecnologie multimediali. Al termine dell'anno scolastico si valuteranno gli effetti degli interventi.

        La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli è pari all'85% del monte ore annuo. La quota riservata e obbligatoria per le scuole è costituita dal restante 15% e potrà essere utilizzata oltre che per confermare l'attuale assetto, per introdurre compensazioni tra le discipline previste dagli attuali programmi. In particolare le Istituzioni Scolastiche promuovono anche con percorsi individuali la valorizzazione degli alunni più meritevoli e il recupero di quelli con carenze.

        Ampliamento dell'offerta formativa

        Le Istituzioni Scolastiche devono tenere conto del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. L'ampliamento consiste in iniziative a favore degli alunni e coordinandosi con gli Enti Locali a favore della popolazione giovanile e gli adulti. La formazione degli adulti può essere realizzata anche attraverso autoformazione. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati nel mondo del lavoro. Iniziative di informazione e formazione possono essere intraprese nei confronti dei genitori degli alunni.

        Verifiche e modelli di certificazione

        Per le rilevazioni il Ministero P.I. si avvale del Centro Europeo dell'Educazione.

        Con Decreto del Ministero P.I. sono adottati nuovi modelli di certificazione.

        Il Ministero P.I. promuove, eventualmente sostenendoli con finanziamenti, progetti tendenti a innovazioni degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi. Sono riconosciuti altresì i progetti delle singole Istituzioni Scolastiche. I progetti devono avere durata predefinita e devono indicare chiaramente gli obiettivi.

        E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito dei progetti.

        Attribuzione di funzioni alle Istituzioni Scolastiche

        A decorrere dal 1/9/2000 alle Istituzioni Scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'Amministrazione Centrale e Periferica relative alla carriera scolastica, rapporto con gli alunni, amministrazione e gestione del patrimonio e risorse, stato giuridico ed economico del personale (non riservate quali:

      1. formazione di graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti della singola Istituzione Scolastica
      2. reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
      3. mobilità esterna alle Istituzioni Scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto
      4. autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo
      5. riconoscimento di titoli di studio esteri
      6. Provvedimenti disciplinari per il personale docente, tecnico e ausiliario. )

        Per l'esercizio delle competenze escluse le Istituzioni Scolastiche utilizzano il Sistema Informativo del Ministero P.I.

        Entrando nel dettaglio delle competenze le Istituzioni Scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla gestione degli alunni quali: iscrizioni, frequenze, certificazioni, documentazione, valutazione, riconoscimento studi compiuti in Italia e all'Estero, valutazione dei crediti e debiti formativi. Il regolamento di disciplina degli alunni è adottato secondo lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse approvato con DPR 25/6/1998, n. 249. Riguardo all'amministrazione, al bilancio e alla stipula di contratti di prestazione d'opera le Istituzioni Scolastiche provvedono in conformità del Regolamento di Contabilità di cui all'art. 21 commi 1 e 14 della L. 59/1997. Le Istituzioni Scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati per garantire all'utenza un efficace servizio. Le Istituzioni Scolastiche concorrono con iniziative autonome alla formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale. Alle Istituzioni Scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle scuole salvo che per le competenze escluse. I provvedimenti adottati dalle Istituzioni Scolastiche fatte salve le specifiche in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine chiunque abbia interesse può produrre reclamo all'organo che ha adottato l'atto e che deve pronunciarsi nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono definitivi altresì a seguito della decisione al reclamo.

        Coordinamento delle competenze

      1. Gli Organi Collegiali garantiscono l'efficacia dell'autonomia
      2. Il Dirigente Scolastico esercita le funzioni di cui ai D.lg. n. 59/1998 e n. 165/2001.
      3. I docenti hanno il compito della progettazione e attuazione del processo di insegnamento e apprendimento
      4. Il Responsabile Amministrativo assume le funzioni di Direzione dei Servizi di Segreteria previo superamento di un apposito corso
      5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia
      6. Il servizio prestato dal personale della scuola, purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, prestato per comandi, esoneri ecc. è valido a tutti gli effetti.

        Disposizioni in materia di organi collegiali della scuola dell'autonomia

        Sono organi delle Istituzioni Scolastiche il Dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:

      1. il consiglio dell'istituzione
      2. il collegio dei docenti e le sue articolazioni funzionali
      3. gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti
      4. la commissione di verifica e di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico.